(Statuto-art. 23)
                              Art. 23. 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. L'Universita' adotta, anche ai sensi della  legge  19  ottobre
1999, n. 370,  un  sistema  di  valutazione  interna  della  gestione
amministrativa, delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  nonche'
degli interventi finalizzati al sostegno  del  diritto  allo  studio.
Verifica altresi'  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti, il corretto  utilizzo  delle  risorse,  la  produttivita'
della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita'  e  il  buon
andamento dell'azione amministrativa. 
    2.  Il  nucleo  di  valutazione  viene  nominato  dal   consiglio
dell'Universita', resta in carica per quattro anni ed e' composto dai
seguenti membri: 
    a) tre membri, scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della
valutazione.   Uno/a   di   loro   viene   scelto/a   tra   esperti/e
dell'Universita'; 
    b)  un/una  rappresentante   degli   studenti/delle   studentesse
scelto/a dalla consulta degli studenti tra i suoi/le  sue  componenti
secondo il regolamento elezioni.