Art. 24. Collegio di disciplina 1. E' istituito, per i procedimenti disciplinari nei confronti dei/delle docenti universitari/e, il collegio di disciplina. Esso e' composto da tre professori/professoresse di I fascia, due professori/professoresse di II fascia e due ricercatori/ricercatrici, nonche' da due membri supplenti per ciascuna fascia, nominati/e dal consiglio dell'Universita', sentito/a il Rettore/la Rettrice, tra il personale accademico di ruolo confermato. Tutti i/le componenti restano in carica per la durata di tre anni e sono confermabili. 2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' di quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e della vigente normativa in materia. 3. Su segnalazione del Rettore/della Rettrice, il collegio di disciplina cura, nel rispetto dei principi di riservatezza e del contraddittorio, l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, e formula la proposta di provvedimento in merito. 4. Il Rettore/la Rettrice, venuto/a a conoscenza di un fatto che deve dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, da' avvio al procedimento, trasmettendo gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore/la Rettrice procede con proprio provvedimento. Anche in questo caso il principio del contradditorio dovra' essere rispettato. 5. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula un parere vincolante per il consiglio dell'Universita' che in conformita' con il parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione. 6. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese.