Art. 26. Consulta degli studenti 1. La consulta degli studenti e' un organo consultivo dell'Universita' con funzioni di coordinamento dell'attivita' dei/delle rappresentanti degli studenti/delle studentesse. 2. La consulta degli studenti e' composta da tutti/e i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e nei vari organi e viene nominata dal Rettore/dalla Rettrice. 3. La consulta degli studenti e' presieduta dal/dalla rappresentante degli studenti o dal/dalla suo/sua sostituto/a nominati/e dalla consulta degli studenti tra i suoi componenti. 4. La consulta degli studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti/le studentesse e al diritto allo studio; b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti/delle studentesse per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il suo funzionamento che dovra' essere approvato dal consiglio dell'Universita', previo parere del senato accademico.