(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                        Il direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'  responsabile  della  complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del  personale  dirigenziale  e  tecnico-amministrativo  dell'Ateneo,
sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di  Amministrazione.
Per quanto compatibili, svolge i  compiti  di  cui  all'art.  16  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2.  L'incarico  di  direttore  generale,  di  durata   triennale,
rinnovabile,  e'  conferito  dal  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta del rettore, previo parere del senato accademico, a  persona
di  elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata  esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali. Al  termine  del  triennio  e,
comunque, non oltre quarantacinque  giorni  dalla  sua  scadenza,  il
rettore formula la proposta di conferimento dell'incarico. 
    3. L'incarico  e'  regolato  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato di diritto privato. 
    4. Il trattamento economico del direttore generale si conforma ai
criteri e parametri fissati dalla normativa di riferimento. 
    5. Gli obiettivi dell'azione  amministrativa  sono  assegnati  al
direttore  generale,  per  ciascun  esercizio,   dal   consiglio   di
amministrazione che ne verifica il conseguimento. 
    6. Nell'attivita' gestionale il direttore generale e'  coadiuvato
dai dirigenti, ai quali puo' attribuire incarichi  e  responsabilita'
di  specifici  progetti  e  attivita'.  I  dirigenti  rispondono   al
direttore generale dei relativi risultati. 
    7. Il direttore generale in particolare: 
      a) collabora con  il  rettore  nell'attuazione  delle  delibere
degli organi di governo curandone l'esecuzione; 
      b) predispone  il  bilancio  di  previsione,  sia  annuale  che
triennale, e il conto consuntivo, collaborando con il rettore ai fini
della presentazione delle relative proposte; 
      c) collabora con il rettore alla predisposizione della proposta
del documento di programmazione triennale di Ateneo; 
      d) esercita l'azione disciplinare nei confronti  del  personale
tecnico-amministrativo, in base alla normativa  vigente  in  tema  di
sanzioni disciplinari e responsabilita'  dei  pubblici  dipendenti  e
cura i rapporti con le organizzazioni sindacali; 
      e) adotta gli atti di organizzazione generale delle strutture e
del relativo personale dirigenziale e tecnico-amministrativo; 
      f)  adotta  gli  atti  relativi   alla   gestione   finanziaria
relativamente alle esigenze dell'organizzazione e  del  funzionamento
della struttura tecnico-amministrativa, fatta eccezione per gli  atti
demandati ad altri organi o strutture a norma dello Statuto; 
      g) indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti  e
dei funzionari anche con potere sostitutivo  in  caso  di  inerzia  o
ritardo; ne fissa gli obiettivi annuali e ne valuta l'attivita'; 
      h) realizza programmi e attivita' al  fine  di  incentivare  il
conseguimento   di   obiettivi   di   rendimento    della    gestione
amministrativa e finanziaria; 
      i) presenta annualmente agli organi collegiali e al  nucleo  di
valutazione una relazione sull'attivita' svolta  per  le  materie  di
competenza. 
      j)  dispone  l'assegnazione  degli  spazi  non   destinati   ad
attivita' didattica e di ricerca con le relative parti comuni. 
    8. Il direttore generale propone la nomina di un  vice-direttore,
con funzioni vicarie, individuandolo  tra  i  dirigenti  in  servizio
presso l'Ateneo. Il vice-direttore generale e' nominato  con  decreto
del rettore e cessa dall'incarico alla  scadenza  del  contratto  del
direttore generale. 
    9.  Il  direttore  generale  puo'  essere  sospeso   o   revocato
dall'incarico, nelle ipotesi previste dalla legge o dal contratto  di
conferimento dell'incarico, con provvedimento motivato del  consiglio
di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato
accademico.