Art. 17. Il direttore generale 1. Il direttore generale e' responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto compatibili, svolge i compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, rinnovabile, e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Al termine del triennio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla sua scadenza, il rettore formula la proposta di conferimento dell'incarico. 3. L'incarico e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 4. Il trattamento economico del direttore generale si conforma ai criteri e parametri fissati dalla normativa di riferimento. 5. Gli obiettivi dell'azione amministrativa sono assegnati al direttore generale, per ciascun esercizio, dal consiglio di amministrazione che ne verifica il conseguimento. 6. Nell'attivita' gestionale il direttore generale e' coadiuvato dai dirigenti, ai quali puo' attribuire incarichi e responsabilita' di specifici progetti e attivita'. I dirigenti rispondono al direttore generale dei relativi risultati. 7. Il direttore generale in particolare: a) collabora con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo curandone l'esecuzione; b) predispone il bilancio di previsione, sia annuale che triennale, e il conto consuntivo, collaborando con il rettore ai fini della presentazione delle relative proposte; c) collabora con il rettore alla predisposizione della proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo; d) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in base alla normativa vigente in tema di sanzioni disciplinari e responsabilita' dei pubblici dipendenti e cura i rapporti con le organizzazioni sindacali; e) adotta gli atti di organizzazione generale delle strutture e del relativo personale dirigenziale e tecnico-amministrativo; f) adotta gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze dell'organizzazione e del funzionamento della struttura tecnico-amministrativa, fatta eccezione per gli atti demandati ad altri organi o strutture a norma dello Statuto; g) indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei funzionari anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo; ne fissa gli obiettivi annuali e ne valuta l'attivita'; h) realizza programmi e attivita' al fine di incentivare il conseguimento di obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria; i) presenta annualmente agli organi collegiali e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta per le materie di competenza. j) dispone l'assegnazione degli spazi non destinati ad attivita' didattica e di ricerca con le relative parti comuni. 8. Il direttore generale propone la nomina di un vice-direttore, con funzioni vicarie, individuandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo. Il vice-direttore generale e' nominato con decreto del rettore e cessa dall'incarico alla scadenza del contratto del direttore generale. 9. Il direttore generale puo' essere sospeso o revocato dall'incarico, nelle ipotesi previste dalla legge o dal contratto di conferimento dell'incarico, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico.