(Statuto-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
                             I dirigenti 
 
    1. I dirigenti attuano, per quanto di  competenza  e  secondo  le
direttive del direttore generale, i programmi e i progetti  approvati
dagli organi di governo dell'Ateneo. 
    2. Per l'esercizio delle funzioni, ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti amministrativi, compresi  quelli  relativi  alla  gestione
finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa per  le  attivita'  di
competenza,  secondo  i  limiti  ad  essi  assegnati  dal   direttore
generale.  Sono  responsabili   in   via   esclusiva   dell'attivita'
amministrativa e  gestionale  svolta  anche  dagli  uffici  cui  sono
preposti  e  rispondono  dei  risultati  conseguiti  in  termini   di
efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella  gestione,
riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al direttore
generale. Provvedono  alla  valutazione  del  personale  agli  stessi
assegnato, nel rispetto del principio del merito. 
    3.  Il  direttore  generale,  con  provvedimento  motivato,   per
particolari esigenze di necessita' e urgenza o di inerzia avoca a se'
specifici atti di competenza dei  dirigenti.  Nel  caso  di  inerzia,
previa diffida scritta ad agire entro un termine. 
    4. In caso di vacanza della titolarita' di una  ripartizione,  il
direttore generale provvede ad affidare il  relativo  incarico  cosi'
come disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.