Art. 18. I dirigenti 1. I dirigenti attuano, per quanto di competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi e i progetti approvati dagli organi di governo dell'Ateneo. 2. Per l'esercizio delle funzioni, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti amministrativi, compresi quelli relativi alla gestione finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa per le attivita' di competenza, secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale. Sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa e gestionale svolta anche dagli uffici cui sono preposti e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al direttore generale. Provvedono alla valutazione del personale agli stessi assegnato, nel rispetto del principio del merito. 3. Il direttore generale, con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessita' e urgenza o di inerzia avoca a se' specifici atti di competenza dei dirigenti. Nel caso di inerzia, previa diffida scritta ad agire entro un termine. 4. In caso di vacanza della titolarita' di una ripartizione, il direttore generale provvede ad affidare il relativo incarico cosi' come disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.