(Accordo-art. 36)
 
                             Articolo 36 
 
                       Bilancio del tribunale 
 
  1.  Il  bilancio  del  tribunale  e'   finanziato   dalle   risorse
finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel  periodo  transitorio
di cui all'articolo 83 ove necessario,  dai  contributi  degli  Stati
membri contraenti. Il bilancio e' in pareggio. 
 
  2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai
diritti processuali e da altre entrate. 
 
  3. I diritti processuali sono fissati dal comitato  amministrativo.
Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad  un  diritto  basato
sul  valore  al  di  sopra  di  una  soglia  predefinita.  I  diritti
processuali sono fissati ad  un  livello  che  garantisce  un  giusto
equilibrio tra il principio  dell'equo  accesso  alla  giustizia,  in
particolare per le piccole  e  medie  imprese,  le  microentita',  le
persone  fisiche,  le  organizzazioni  senza  scopo  di   lucro,   le
universita' e gli  organismi  pubblici  di  ricerca,  e  un  adeguato
contributo  delle  parti  per  le  spese  sostenute  dal   tribunale,
riconoscendo  i  benefici  economici  alle   parti   interessate,   e
l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio.
Il livello dei diritti processuali  e'  riveduto  periodicamente  dal
comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure
di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentita'. 
 
  4. Se il tribunale non e' in grado di pareggiare il bilancio  sulle
base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti  gli  versano
contributi finanziari speciali.