(STATUTO-art. 59)
 
                              Art. 59. 
                     Decorrenza anno accademico 
 
    1. A tutti gli effetti  di  legge,  ivi  compresi  quelli  aventi
ricadute  sullo  stato  giuridico  del  personale   docente,   l'anno
accademico inizia il primo ottobre.