(STATUTO-art. 60)
 
                              Art. 60. 
           Cessazione anticipata degli organi monocratici 
 
    1. In caso di anticipata cessazione dalla  carica  di  un  organo
monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti
di ordinaria amministrazione, dal decano della  rispettiva  struttura
per il tempo strettamente necessario alla  nomina  del  nuovo  organo
monocratico. 
    2. In caso di elezione conseguente ad anticipata  cessazione,  il
rettore, il direttore di dipartimento e il  presidente  della  scuola
assumono la carica all'atto della nomina  e  restano  in  carica  per
l'intera durata del loro mandato.