Art. 60. Cessazione anticipata degli organi monocratici 1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico. 2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore, il direttore di dipartimento e il presidente della scuola assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.