(STATUTO-art. 61)
 
                              Art. 61. 
                          Incompatibilita' 
 
    1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione, fatta eccezione  per  il  rettore  limitatamente  al
senato  accademico  e  al  consiglio  di  amministrazione,  e  per  i
direttori di dipartimento,  limitatamente  allo  stesso  senato,  non
possono ricoprire le  seguenti  cariche  accademiche:  presidente  di
scuola, direttore di scuola di specializzazione. 
    2. E', altresi', fatto esplicito divieto ai componenti di  senato
accademico e consiglio di amministrazione di: 
      a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera
durata del mandato; 
      b)  ricoprire  la  carica  di  rettore  ovvero  far  parte  del
consiglio di amministrazione, del senato accademico,  del  nucleo  di
valutazione  o  del  collegio  dei  revisori  dei  conti   di   altre
universita' italiane statali, non statali o telematiche; 
      c)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero e nell'ANVUR. 
    3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  e'  riservato
ai docenti a tempo pieno. Qualora  sia  eletto  un  docente  a  tempo
definito, questi dovra' optare, all'atto  dell'accettazione,  per  il
regime a tempo pieno. 
    4. E' fatto divieto di cumulare piu' cariche  accademiche,  salvo
specifica autorizzazione del rettore compatibilmente con la normativa
vigente.