Art. 61. Incompatibilita' 1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: presidente di scuola, direttore di scuola di specializzazione. 2. E', altresi', fatto esplicito divieto ai componenti di senato accademico e consiglio di amministrazione di: a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato; b) ricoprire la carica di rettore ovvero far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti a tempo pieno. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovra' optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno. 4. E' fatto divieto di cumulare piu' cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del rettore compatibilmente con la normativa vigente.