Art. 62. Equiparazioni 1. Ai fini del presente statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per: «docenti»: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato; «professori»: gli ordinari, gli associati; «ricercatori», anche i ricercatori a tempo determinato; «personale tecnico e amministrativo», tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti. 2. Ai fini dello statuto, ove non diversamente previsto, con il termine «anno» si intende «anno accademico».