(STATUTO-art. 62)
 
                              Art. 62. 
                            Equiparazioni 
 
    1. Ai fini del presente statuto, ove non  diversamente  previsto,
si intendono per: 
      «docenti»: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a
tempo determinato; 
      «professori»: gli ordinari, gli associati; 
      «ricercatori», anche i ricercatori a tempo determinato; 
      «personale  tecnico  e  amministrativo»,  tutti  i   dipendenti
tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed  alla
elaborazione dati, collaboratori  ed  esperti  linguistici,  anche  a
tempo determinato, ivi compresi i dirigenti. 
    2. Ai fini dello statuto, ove non diversamente previsto,  con  il
termine «anno» si intende «anno accademico».