(STATUTO-art. 63)
 
                              Art. 63. 
                           Limiti numerici 
 
    1.  Ove  siano  indicati  limiti  numerici,   qualora   non   sia
espressamente   prevista   una   diversa   disciplina,    l'eventuale
arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale
residua sia uguale o superiore alla meta'.