(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
                               Entrate 
 
    1. Le entrate della Cassa si distinguono in entrate  correnti  ed
entrate in conto capitale. 
    2. Le entrate correnti sono costituite: 
      a) dalle rendite patrimoniali; 
      b) dagli interessi sui depositi e su titoli; 
      c) dai  proventi  o  altre  entrate  espressamente  devolute  o
assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente  alla
Cassa; 
      d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad  essa  devoluti
per disposizione dell'autorita' giudiziaria; 
      e) dai proventi delle manifatture carcerarie assegnati in  base
alla normativa vigente; 
      f) dalla vendita di beni mobili fuori uso di  proprieta'  della
Cassa; 
      g) da entrate eventuali e diverse. 
    3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: 
      a)  ricavi  per  vendite  di  beni  immobili  ed   altri   beni
fruttiferi; 
      b) rimborsi di titoli di proprieta'; 
      c) finanziamenti.