(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
                 Conto depositi e conto patrimoniale 
 
    1. La dotazione finanziaria della Cassa e' costituita  dal  conto
depositi e dal conto patrimoniale. 
    2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati  a
titolo provvisorio o cauzionale. 
    3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre  somme,  ed
in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o
per disposizione dell'autorita' giudiziaria. 
    4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa  sono
depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. 
    5.  Il  consiglio  puo'  deliberare  l'investimento   dei   fondi
disponibili, o di parte di essi, a norma dell'articolo  7,  comma  1,
lettera o). In caso di acquisti  di  titoli  privati,  questi  devono
essere emessi esclusivamente  da  societa'  di  provata  solidita'  e
idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore  di  quello
riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti. 
    6. I1 servizio di Cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli
di cui al comma 5 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.