Art. 21. Conto depositi e conto patrimoniale 1. La dotazione finanziaria della Cassa e' costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. 2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. 3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorita' giudiziaria. 4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. 5. Il consiglio puo' deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera o). In caso di acquisti di titoli privati, questi devono essere emessi esclusivamente da societa' di provata solidita' e idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti. 6. I1 servizio di Cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 5 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.