Art. 22. Versamenti delle somme 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa sono versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo «1AET». I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «Cassa DP s.p.a. gestione separata» a favore della Cassa. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata. 2. Le somme dovute alla Cassa dagli istituti penitenziari sono versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata. 3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti penitenziari inoltrano tempestivamente alla Cassa la comunicazione dell'avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento. 4. I proventi delle manifatture carcerarie sono assegnati in base alla normativa vigente. 5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. 6. La Cassa depositi e prestiti trasmette semestralmente alla Cassa l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente. 7. La Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla Cassa dell'avvenuto accreditamento delle somme.