(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
                       Versamenti delle somme 
 
    1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute  alla  Cassa
sono  versate  integralmente  ai  concessionari  del  servizio  delle
riscossioni ed imputate al codice tributo «1AET». I concessionari del
servizio delle riscossioni provvedono a riversare le  somme  riscosse
alle tesorerie dello Stato  che  sono  tenute  ad  accreditarle  alla
tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale  intestato
a «Cassa DP s.p.a.  gestione  separata»  a  favore  della  Cassa.  Le
sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata. 
    2. Le somme dovute alla Cassa dagli  istituti  penitenziari  sono
versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni
di tesoreria  dello  Stato  che  sono  tenute  ad  accreditarle  alla
tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui  al
comma 1. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano  ricevuta  di
entrata. 
    3.  Gli  uffici  giudiziari  e  le   direzioni   degli   istituti
penitenziari inoltrano tempestivamente alla  Cassa  la  comunicazione
dell'avvenuto  versamento  corredata  di  lettera  esplicativa  della
causale di ciascun versamento. 
    4. I proventi delle manifatture carcerarie sono assegnati in base
alla normativa vigente. 
    5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 diventano fruttifere  e  gli
interessi vengono liquidati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  che
provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed  il  31
dicembre di ogni anno. 
    6. La Cassa depositi e  prestiti  trasmette  semestralmente  alla
Cassa l'estratto del conto  corrente  unitamente  alle  comunicazioni
relative alle operazioni effettuate direttamente. 
    7. La Cassa depositi e  prestiti  da'  comunicazione  alla  Cassa
dell'avvenuto accreditamento delle somme.