Art. 23. Bilancio 1. Il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, le delibere di assestamento adottate in corso di esercizio ed il conto consuntivo della Cassa sono approvati con decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La Cassa adotta propri regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita' a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.