(Allegato-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente Libro si intendono per: 
 
  a) «agenti di  cambio»:  i  soggetti  iscritti  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico; 
 
  b)  «intermediari  autorizzati»  o  «intermediari»:  le  SIM,   ivi
comprese le societa' di cui all'articolo 60,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 415 del 1996,  le  banche  italiane  autorizzate  alla
prestazione di servizi e di attivita' di investimento, le societa' di
gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del  servizio  di
gestione di portafogli, del servizio  di  consulenza  in  materia  di
investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le
societa' di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento
di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di
consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con  succursale  in
Italia, che prestano  il  servizio  di  gestione  di  portafogli,  il
servizio di consulenza in materia di investimenti e  il  servizio  di
ricezione e trasmissione di ordini, le imprese di investimento  e  le
banche UE con succursale in Italia, nonche' le imprese di paesi terzi
autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di  attivita'  di
investimento. Per  «intermediari  autorizzati»  o  «intermediari»  si
intendono,  altresi',  gli  agenti  di   cambio,   gli   intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB,  la
societa'  Poste  Italiane  -  Divisione  Servizi   di   Banco   Posta
autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente  alla  prestazione
di servizi e attivita' di investimento a cui sono autorizzati; 
 
  c)  «cliente»:  persona  fisica  o  giuridica  alla  quale  vengono
prestati servizi di investimento o accessori; 
 
  d) «cliente professionale»: il cliente  professionale  privato  che
soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al presente regolamento
e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti  di  cui
al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze  ai
sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico; 
 
  e)  «cliente  al  dettaglio»:  il  cliente  che  non  sia   cliente
professionale o controparte qualificata; 
 
  f) "mercato equivalente": mercato di  un  paese  terzo  considerato
equivalente a un  mercato  regolamentato,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 25, paragrafo  4,  comma  2,  della  direttiva
2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034/UE.