(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
 
                Ferie e recupero festivita' soppresse 
 
    1. Il dipendente ha diritto, in ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo di ferie  retribuito.  Durante  tale  periodo  al  dipendente
spetta la normale retribuzione ivi compresa l'indennita' di posizione
organizzativa, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che  richiedano  lo  svolgimento
della prestazione lavorativa e quelle che non siano  corrisposte  per
dodici mensilita'. 
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque  giorni,  la  durata  delle  ferie  e'  di   ventotto   giorni
lavorativi, comprensivi delle  due  giornate  previste  dall'art.  1,
comma 1, lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
sei giorni, la durata del periodo di ferie e'  di  trentadue  giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
    4. Per i dipendenti assunti per la prima volta  in  una  pubblica
amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o
su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di ventisei e
di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate  previste
dai commi 2 e 3. 
    5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di  cui  al  comma  4
spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 
    6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire nell'anno solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/1977. 
    7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di  cui
agli articoli 31 e 33 conserva il diritto alle ferie. 
    9.  Le  ferie  sono   un   diritto   irrinunciabile,   non   sono
monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso  di
ciascun anno solare,  in  periodi  compatibili  con  le  esigenze  di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le  ferie  non
possono essere fruite ad ore. 
    10. L'amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti  al  fine
di garantire la fruizione delle stesse  nei  termini  previsti  dalle
disposizioni contrattuali vigenti. 
    11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative. 
    12. Compatibilmente con le esigenze del servizio,  il  dipendente
puo' frazionare le ferie  in  piu'  periodi.  Esse  sono  fruite  nel
rispetto dei turni di ferie prestabiliti,  assicurando  comunque,  al
dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di  almeno  due
settimane continuative nel periodo 1° giugno-30 settembre. 
    13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dipendente ha diritto  al  rimborso  delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per  quello  di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate per il  periodo  di  ferie
non godute. 
    14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 
    15. In  caso  di  motivate  esigenze  di  carattere  personale  e
compatibilmente con le esigenze di  servizio,  il  dipendente  dovra'
fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro  il  mese  di  aprile
dell'anno successivo a quello di spettanza. 
    16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del  dipendente  informare
tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla  stessa
di compiere gli accertamenti dovuti. 
    17. Fatta salva l'ipotesi  di  malattia  non  retribuita  di  cui
all'art. 37, comma 2, il periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per
assenze dovute a malattia o infortunio,  anche  se  tali  assenze  si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,  il  godimento
delle ferie deve essere  previamente  autorizzato  dal  dirigente  in
relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui  ai
commi 14 e 15.