(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 31)
                              Art. 31. 
     Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 
 
    1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di  permesso
retribuito nell'anno scolastico, per motivi  personali  o  familiari,
documentati anche mediante autocertificazione. 
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; 
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore; 
      f) sono compatibili  con  la  fruizione,  nel  corso  dell'anno
scolastico, dei permessi  giornalieri  previsti  dalla  legge  o  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. 
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera retribuzione, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di
lavoro  straordinario,  nonche'  le  indennita'  che  richiedano   lo
svolgimento della prestazione lavorativa. 
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
    5. Per il personale ATA il  presente  articolo  sostituisce,  15,
comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. Resta  fermo  quanto  previsto
dal comma 1 del medesimo articolo.