(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
                         Permessi retribuiti 
 
    1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare debitamente: 
      partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni  di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; 
      lutto per il coniuge, per i parenti entro il  secondo  grado  e
gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire
entro 7 giorni lavorativi dal decesso. 
    2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15  giorni
consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere
fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto  il
matrimonio. 
    3. I permessi dei commi 1 e  2  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
    4.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera retribuzione, ivi  compresa  la  retribuzione  di  posizione
prevista per le posizioni organizzative, le indennita' per specifiche
responsabilita' e l'indennita' di funzione di cui all'art. 68,  comma
2, rispettivamente, lettera e) ed  f),  esclusi  i  compensi  per  le
prestazioni  di  lavoro  straordinario  nonche'  le  indennita'   che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.