(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
              Permessi orari retribuiti per particolari 
                    motivi personali o familiari 
 
    1.  Al  dipendente,   possono   essere   concesse,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  18  ore  di  permesso
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari. 
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora; 
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore; 
      f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno,  dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro. 
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera retribuzione, ivi  compresa  la  retribuzione  di  posizione
prevista per le posizioni organizzative, le indennita' per specifiche
responsabilita' e l'indennita' di funzione cui all'art. 68, comma  2,
rispettivamente,  lettera  e)  ed  f),  esclusi  i  compensi  per  le
prestazioni  di  lavoro  straordinario  nonche'  le  indennita'   che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si  procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.