Art. 33.
Permessi e congedi previsti da particolari
disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessita' ed urgenza, il lavoratore comunica
l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il dipendente si avvale del permesso stesso.
4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di
legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge
4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001
n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1,
della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi
per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l'art. 31,
comma 1, secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 119/2011 in materia di
congedo per cure per gli invalidi.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.