(Allegato-art. 33 bis)
                            Art. 33-bis. 
                           Permessi brevi 
 
    1. Il dipendente,  a  domanda,  puo'  assentarsi  dal  lavoro  su
valutazione  del  dirigente  o   responsabile   preposto   all'unita'
organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi  non  possono
essere  di  durata  superiore  alla  meta'  dell'orario   di   lavoro
giornaliero, purche' questo sia  costituito  da  almeno  quattro  ore
consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. 
    2. Per consentire al dirigente  o  responsabile  di  adottare  le
misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio,
la richiesta del permesso deve essere effettuata in  tempo  utile  e,
comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della  giornata  lavorativa,
salvo  casi  di  particolare  urgenza  o  necessita',  valutati   dal
dirigente o dal responsabile. 
    3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo modalita' individuate dal  dirigente;  in
caso di mancato recupero, si determina la proporzionale  decurtazione
della retribuzione.