Art. 33-bis. Permessi brevi 1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o responsabile preposto all'unita' organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, purche' questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessita', valutati dal dirigente o dal responsabile. 3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalita' individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.