(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto  ad  astenersi  dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un  periodo  massimo
di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale  di
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di  protezione
certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita',  la  dipendente  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto, per il congedo di maternita', dall'art. 43. 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del  congedo  su  base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al  comma
1. La fruizione su base oraria avviene  in  misura  pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del mese  immediatamente  precedente  a
quello in cui ha inizio il congedo. 
    6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 53. Il rapporto a tempo parziale e' nuovamente  trasformato
in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 
    7. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'ente  di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla  suddetta
comunicazione l'ente di appartenenza dispone il trasferimento  presso
l'amministrazione indicata  dalla  dipendente,  ove  vi  siano  posti
vacanti corrispondenti alla sua categoria. 
    8. I congedi di cui al presente articolo possono essere  cumulati
con l'aspettativa per motivi personali e familiari di cui all'art. 39
per un periodo di ulteriori trenta giorni. Gli enti, ove  non  ostino
specifiche   esigenze   di   servizio,   agevolano   la   concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell'art. 42, comma
1.