(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
           Assenze per l'espletamento di visite, terapie, 
           prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
 
    1.  Ai  dipendenti  sono  riconosciuti  specifici  permessi   per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali,  comprensive  anche  dei  tempi  di
percorrenza da e per la sede di lavoro. 
    2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
    3. I permessi orari di cui al comma 1: 
      a) sono incompatibili con l'utilizzo  nella  medesima  giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili  ad  ore,  previsti  dalla
legge  e  dalla  contrattazione  collettiva,  nonche'  con  i  riposi
compensativi di maggiori prestazioni lavorative; 
      b) non sono  assoggettati  alla  decurtazione  del  trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia  nei  primi
10 giorni. 
    4. Ai fini del computo  del  periodo  di  comporto,  sei  ore  di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa. 
    5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore  a  disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario  di  lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 
    6.  Nel  caso  di  permesso  fruito  su  base   giornaliera,   il
trattamento economico accessorio del lavoratore  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
    7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
    8. La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata  dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata  anche  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di  lavoro  del
giorno in cui il dipendente intende fruire del  periodo  di  permesso
giornaliero od orario. 
    9. L'assenza per i permessi di cui al  comma  1  e'  giustificata
mediante  attestazione  di  presenza,  anche  in  ordine  all'orario,
redatta dal medico o dal personale  amministrativo  della  struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
    10. L'attestazione e' inoltrata all'ente dal dipendente oppure e'
trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per  via  telematica,  a
cura del medico o della struttura. 
    11.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento  di  visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia,  con  la  conseguente  applicazione  della  disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico  ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per  malattia  e'  giustificata
mediante: 
      a) attestazione di malattia del medico curante individuato,  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente  previste  in
tale ipotesi; 
      b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 
    12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in  cui
l'incapacita' lavorativa  e'  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico delle visite  specialistiche,  degli
accertamenti,  esami  diagnostici  e/o  delle  terapie,  la  relativa
assenza e' imputata alla malattia, con  la  conseguente  applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b). 
    13.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,  l'assenza  dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 
    14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti  incapacita'  al  lavoro,  e'  sufficiente  anche
un'unica certificazione,  anche  cartacea,  del  medico  curante  che
attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti  comportanti
incapacita' lavorativa, secondo cicli o un  calendario  stabiliti.  I
lavoratori interessati producono tale certificazione  all'ente  prima
dell'inizio della  terapia,  fornendo  il  calendario  previsto,  ove
sussistente.  A  tale  certificazione  fanno   seguito   le   singole
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10,  11  dalle  quali
risulti  l'effettuazione  delle  terapie  nelle  giornate   previste,
nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito  del
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 
    15. Resta  ferma  la  possibilita'  per  il  dipendente,  per  le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi  di
cui al presente articolo, anche dei permessi brevi  a  recupero,  dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi  connessi  alla
banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la  disciplina  prevista  per  il  trattamento
economico  e  giuridico  di  tali   istituti   dalla   contrattazione
collettiva.