(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
                        Assenze per malattia 
 
    1. Il dipendente non in prova, assente per malattia,  ha  diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte  le  assenze
per malattia intervenute nei tre anni  precedenti  l'ultimo  episodio
morboso in corso. 
    2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne
faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un  ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 
    3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza  di  cui  al
comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione  all'interessato  o
su iniziativa di quest'ultimo,  procede  all'accertamento  delle  sue
condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai
sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza
di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita'  psico-fisica
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi 1 e 2, nel caso che il dipendente  sia  riconosciuto  idoneo  a
proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni  del  proprio
profilo professionale, l'ente procede  secondo  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. 
    5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in
cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a  svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con le procedure di cui al decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  171/2011,  puo'  risolvere  il
rapporto di lavoro, previa comunicazione  all'interessato,  entro  30
giorni  dal  ricevimento  del   verbale   di   accertamento   medico,
corrispondendo, se dovuta, l'indennita' di preavviso. 
    6. L'ente puo' richiedere, con le procedure di cui  al  comma  3,
l'accertamento della  idoneita'  psicofisica  del  dipendente,  anche
prima dei termini temporali di cui  ai  commi  1  e  2,  in  caso  di
disturbi del comportamento  gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in
presenza di condizioni fisiche che  facciano  fondatamente  presumere
l'inidoneita' permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio  oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
    7. Qualora, a  seguito  dell'accertamento  medico  effettuato  ai
sensi del comma  6,  emerga  una  inidoneita'  permanente  solo  allo
svolgimento  delle  mansioni  del  proprio  profilo,  l'ente  procede
secondo quanto previsto  dal  comma  4,  anche  in  caso  di  mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente,  nell'ipotesi  in  cui  il  dipendente  venga
dichiarato  assolutamente  inidoneo  ad  ogni  proficuo  lavoro,   si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
    8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli affetti da TBC. 
    10. Il trattamento  economico  spettante  al  dipendente  che  si
assenti per malattia, ferma restando  la  normativa  vigente,  e'  il
seguente: 
      a)  intera  retribuzione  fissa  mensile,   ivi   comprese   le
indennita' fisse  e  ricorrenti,  con  esclusione  di  ogni  compenso
accessorio, comunque denominato, per  i  primi  9  mesi  di  assenza.
Nell'ambito di tale periodo per  le  malattie  superiori  a  quindici
giorni lavorativi  o  in  caso  di  ricovero  ospedaliero  e  per  il
successivo periodo di  convalescenza  post  ricovero,  al  dipendente
compete anche il trattamento economico  accessorio  come  determinato
nella tabella 1 allegata al CCNL del 6 luglio 1995; 
      b) 90% della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  «a»  per  i
successivi 3 mesi di assenza; 
      c) 50% della retribuzione di  cui  alla  lettera  «a»  per  gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto  nel
comma 1; 
      d)  i  periodi  di  assenza  previsti  dal  comma  2  non  sono
retribuiti; 
      e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma  4,
lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto
del dipendente ai risultati, per effetto  dell'attivita'  svolta  nel
corso dell'anno, durante le giornate lavorate,  secondo  un  criterio
non necessariamente proporzionale a queste ultime. 
    11.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento  economico
spettante al lavoratore in caso di  malattia,  le  assenze  dovute  a
day-hospital, al ricovero domiciliare  certificato  dalla  Asl  o  da
struttura sanitaria  competente,  purche'  sostitutivo  del  ricovero
ospedaliero    o    nei    casi    di    day-surgery,    day-service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle  dovute
al  ricovero  ospedaliero,  anche  per  i  conseguenti   periodi   di
convalescenza. 
    12. L'assenza per malattia, salvo  comprovato  impedimento,  deve
essere  comunicata  all'ufficio  di  appartenenza  tempestivamente  e
comunque all'inizio dell'orario  di  lavoro  del  giorno  in  cui  si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
    13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio  competente,  precisando  l'indirizzo  dove
puo' essere reperito. 
    14. Il dipendente  assente  per  malattia,  pur  in  presenza  di
espressa autorizzazione del medico curante ad  uscire,  e'  tenuto  a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in  ciascun  giorno,
anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita'  previste
dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi  i  casi  di  esclusione
dall'obbligo di reperibilita' previsti dalla vigente normativa. 
    15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'ente. 
    16.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  sia   riconducibile   alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento  del  danno  da  mancato
guadagno da parte del terzo responsabile e'  versato  dal  dipendente
all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione  non  pregiudica  l'esercizio,  da
parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del  terzo
responsabile.