(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
                   Infortuni sul lavoro e malattie 
                     dovute a causa di servizio 
 
    1. In caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro,  il
dipendente  ha  diritto  alla  conservazione  del  posto  fino   alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente  preposto
e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 36, commi 1 e 2. 
    2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di
cui all'art. 36, comma 10, lettera a),  comprensiva  del  trattamento
accessorio ivi previsto come determinato nella tabella 1 allegata  al
CCNL del 6 luglio 1995. 
    3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la  disciplina  di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge 6 dicembre  2011  n.  201  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, solo per  i  dipendenti  che  hanno  avuto  il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata  in  vigore
delle citate disposizioni. 
    4. I lavoratori di cui  al  comma  3,  in  caso  di  assenza  per
malattia  dipendente  da  causa  di  servizio,  hanno  diritto   alla
conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 36, commi  1
e 2 e alla corresponsione dell'intera retribuzione  di  cui  all'art.
36, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento  accessorio  ivi
previsto come determinato nella tabella 1  allegata  al  CCNL  del  6
luglio 1995. 
    5. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili  ai
fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per  malattia
di cui all'art. 36. 
    6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto  di  cui
ai commi l e 4, le ulteriori assenze  non  sono  retribuite  e  trova
applicazione quanto previsto dall'art. 36, commi 4 e 5. 
    7.  Per  il  personale  della  polizia  locale,  trova   comunque
applicazione la speciale disciplina dell'art. 7,  comma  2-ter  della
legge n. 48/2017.