Art. 39.
Aspettativa per motivi familiari e personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. L' aspettativa di cui al comma 1 e' fruibile anche
frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in
considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente
tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste,
da altre previsioni contrattuali.