(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
         Altre aspettative previste da disposizioni di legge 
 
    1.  Le  aspettative  per  cariche  pubbliche  elettive,  per   la
cooperazione con i Paesi  in  via  di  sviluppo  o  per  volontariato
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 
    2. I dipendenti con rapporto a  tempo  indeterminato  ammessi  ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13  agosto  1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse  di  studio  di  cui  alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati,  a  domanda,
in aspettativa per motivi  di  studio  senza  assegni  per  tutto  il
periodo di  durata  del  corso  o  della  borsa  nel  rispetto  delle
disposizioni  legislative  vigenti,  fatto  salvo   quanto   previsto
dall'art.  2  della   citata   legge   n.   476/1984   e   successive
modificazioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della  legge  n.  53/2000,  puo'
essere altresi' concessa un'aspettativa senza  retribuzione  e  senza
decorrenza dell'anzianita', per la durata di due anni e per una  sola
volta nell'arco della vita lavorativa,  per  i  gravi  e  documentati
motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del
21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa  puo'  essere  fruita  anche
frazionatamene e  puo'  essere  cumulata  con  l'aspettativa  di  cui
all'art. 39, se utilizzata allo stesso titolo.