(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
                   Norme comuni sulle aspettative 
 
    1. Il dipendente,  rientrato  in  servizio,  non  puo'  usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti  per
motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro  mesi  di
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in  caso  di
aspettativa per cariche pubbliche elettive,  per  cariche  sindacali,
per volontariato, in caso di assenze di cui alla decreto  legislativo
n. 151/2001 o anche nei casi in cui il  collocamento  in  aspettativa
sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 
    2. Qualora durante il  periodo  di  aspettativa  vengano  meno  i
motivi che ne hanno giustificato la  concessione,  l'ente  invita  il
dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di  dieci  giorni.
Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi  termini,  e'
tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 
    3. Nei confronti del dipendente che non  riprenda  servizio  alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma  2,
salvo casi di  comprovato  impedimento,  il  rapporto  di  lavoro  e'
risolto con le procedure dell'art. 59.