(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
                      Congedi per la formazione 
 
    1. I  congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti  disciplinati
dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono  concessi  salvo  comprovate
esigenze di servizio. 
    2. Ai lavoratori, con anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque
anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi
di lavoro a tempo determinato, possono essere  concessi  a  richiesta
congedi per la formazione nella misura percentuale annua  complessiva
del 10% del  personale  delle  diverse  categorie  in  servizio,  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31  dicembre  di  ciascun
anno. 
    3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere,  della
data di inizio e della durata prevista  della  stessa.  Tale  domanda
deve essere presentata  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  delle
attivita' formative. 
    4.  Le  domande   sono   accolte   in   ordine   progressivo   di
presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo  la  disciplina
dei commi 5 e 6. 
    5. L'ente puo' non concedere i congedi formativi di cui al  comma
1 quando ricorrono le seguenti condizioni: 
      a) il periodo previsto di assenza superi la durata di  11  mesi
consecutivi; 
      b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e
la funzionalita' dei servizi. 
    6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici
con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione  del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio, non risolvibile durante la fase  di  preavviso  di  cui  al
comma 3, l'amministrazione puo' differire la  fruizione  del  congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su  richiesta  del  lavoratore
tale  periodo  puo'  essere  piu'  ampio   per   consentire   l'utile
partecipazione al corso. 
    7. Al lavoratore, durante  il  periodo  di  congedo,  si  applica
l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000.  Nel  caso  di  infermita'
previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo  di  comporto,
alla determinazione del  trattamento  economico,  alle  modalita'  di
comunicazione all'ente ed ai controlli, si applicano le  disposizioni
contenute nell'art. 36 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di
servizio, nell'art. 38. 
    8.  Il  lavoratore  che  abbia  dovuto  interrompere  il  congedo
formativo ai sensi del comma 6  puo'  rinnovare  la  domanda  per  un
successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.