Art. 36.
Permessi giornalieri retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale
facoltativo comunque connesso all'attivita' di servizio: giorni otto
all'anno;
b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi
dell'art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni civili e
patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette
giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici
giorni consecutivi in occasione di matrimonio Tale permesso puo'
essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui e' stato
contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento
della prestazione lavorativa.