Art. 37.
Permessi orari retribuiti per particolari
motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso
retribuito nell'anno solare per particolari motivi personali o
familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazione di ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata
congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata
dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente
e' convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 27, comma 10
(Orario di lavoro);
f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare
dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal presente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Il trattamento economico dei permessi orari del presente
articolo e' pari all'intera retribuzione esclusi i compensi per le
prestazioni di lavoro straordinario nonche' le indennita' che
richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.