Art. 38.
Permessi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della
maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita'.
2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di
lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione
della turnistica per il mese di riferimento.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il lavoratore ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i
donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti
dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 52.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui
intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi
di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere
presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore utilizza il permesso.