Art. 39.
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per
motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di
novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni
decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dipendente che
intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta
scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello
previsto per il congedo di maternita', dall'art. 45 (Congedi dei
genitori).
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie
e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del congedo su base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma
1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a
quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto
dall'art. 61 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in
rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati
con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all'art.
12, comma 1, del CCNL del 20 settembre 2001 (Aspettativa) per un
periodo di ulteriori trenta giorni. Le Aziende ed Enti, ove non
ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del
medesimo art. 12.
9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il
rientro al lavoro, puo' chiedere di essere esonerata dai turni
disagiati, per un periodo di un anno.