Art. 40.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla
legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei
primi dieci giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a
disposizione del dipendente viene computata con riferimento
all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui
all'art. 27, comma 10 (Orario di lavoro).
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il
trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal
dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata
mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario,
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'Azienda o Ente dal dipendente
oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a
cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene
imputata alla malattia con la conseguente applicazione della
disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e'
giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in
base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata
all'Azienda o Ente secondo le modalita' ordinariamente previste in
tali ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o
dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che
hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei
commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi
in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche
di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche,
degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e'
giustificata mediante l'attestazione di cui al comma 11, lett. b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche
un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che
attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti
incapacita' lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. I
lavoratori interessati producono tale certificazione all'Azienda o
Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto
ove esistente. A tale certificazione fanno seguito le singole
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali
risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste,
nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il lavoratore, per le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla
banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento
economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.