Art. 41.
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa
autorizzazione del responsabile preposto all'unita' organizzativa
presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non
possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute
necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta
del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non
oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa salvo casi di
particolare urgenza o necessita' valutati dal responsabile.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo modalita' individuate dal responsabile;
in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale
decurtazione della retribuzione.