Art. 42.
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze
per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio
morboso in corso.
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del
superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi.
3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione
all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneita' psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a
proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale, l'Azienda o Ente procede secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.
5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure
nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Azienda o Ente, con le
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
171/2011 puo' risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione
all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di
accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennita' di
preavviso.
6. L'Azienda o Ente puo' richiedere, con le procedure di cui al
comma 3, dandone preventiva comunicazione all'interessato,
l'accertamento della idoneita' psico-fisica del dipendente, anche
prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di
disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in
presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere
l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai
sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente solo allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'azienda o ente
procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga
dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si
assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, e' il
seguente:
a) Intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni
altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi
di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente
compete anche il trattamento economico accessorio come determinato
nella tabella 1 allegata al CCNL 1° settembre 1995;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i
successivi tre mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli
ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto
nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono
retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 8, comma 5,
lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure)
se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del
dipendente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel corso
dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non
necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico
spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day
hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla
struttura sanitaria che effettua la prestazione purche' sostitutivo
del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute
al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di
convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve
essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove
puo' essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita'
previste dalle disposizioni vigenti.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione all'azienda o all'ente.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento del danno da mancato
guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dipendente
e' versato da quest'ultimo all'Azienda o Ente fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi
del comma 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Azienda o
Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.