Art. 43.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie
richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono
esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti
all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il
dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai
rispettivi CCNL.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie
richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere
rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende
sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di
assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie,
comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro
mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle
terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi
precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture
del Servizio sanitario nazionale o dagli istituti o strutture
accreditate ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico
competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e'
attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze
per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente
contratto collettivo nazionale.