Art. 44.
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita'
dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a
malattia professionale o all'abrogata infermita' (infortunio o
malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure
nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata
dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il
periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per
ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di
comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto per la
malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui
all'art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per malattia).
2. Per le infermita' dovute a causa di servizio, la disciplina di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore
delle citate disposizioni.