Art. 45.
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato
dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui
al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui
agli articoli 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla
lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del
trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l'indennita'
d'incarico di cui all'art. 20, comma 3, nonche' i premi correlati
alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione
integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del
dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per
la salute.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero secondo
quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di
cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per
la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n.
151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalita' di cui al comma 2.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.