Art. 46.
Congedo parentale su base oraria
1. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi
o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo
parziale, in servizio presso le Aziende ed Enti del comparto, possono
fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in
applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo 32 e delle relative disposizioni attuative.