Art. 47.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in
base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a
sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno
secondo le modalita' di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata
del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento
economico previsto per le assenze per malattia;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti della stessa categoria
di inquadramento contrattuale diversi da quelli abituali, quando tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi ai sensi della
legge n. 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1
ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero,
possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera
durata del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono
presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per
le assenza per malattia.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Azienda o Ente
nei quindici giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
5. Qualora risulti che i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongono per loro volonta' alle previste terapie, l'Azienda o
Ente puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli
stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le
modalita' previste dalle disposizioni relative alle assenze per
malattia.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attivita'
lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la
concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente
e' tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il
termine appositamente fissato dall'azienda o ente.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma
6, il rapporto di lavoro e' risolto nel rispetto della normativa
disciplinare.