Art. 49.
Richiamo alle armi
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale
l'Azienda o Ente corrisponde il trattamento economico previsto ai
sensi dell'art. 1799 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai
dipendenti richiamati alle armi, l'Azienda o Ente corrisponde
l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione
dell'Azienda o Ente per riprendere la sua occupazione entro il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore
a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e
l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.