Art. 44. Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio 1. Ai responsabili delle posizioni organizzative di carattere amministrativo, tecniche e di servizio, spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di Governo, delle linee di indirizzo del direttore generale e dei dirigenti. 2. Ai responsabili delle posizioni organizzative di carattere amministrativo, tecniche e di servizio e' assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.