(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
                              Dirigenti 
 
    1.  L'Amministrazione  centrale  e'   suddivisa   in   direzioni,
individuate dal direttore generale, previa  intesa  con  il  Rettore,
sentito il Consiglio di amministrazione. Ogni direzione e' diretta da
un dirigente. 
    2. La qualifica di dirigente si consegue secondo quanto  previsto
dalla normativa vigente in materia. 
    3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali  sono
disciplinati  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   dal   vigente
contratto collettivo  nazionale  della  dirigenza  universitaria  nel
tempo vigente. 
    4.  Ai  dirigenti,  nell'ambito  delle  direttive  impartite  dal
direttore generale, spetta  l'adozione  degli  atti  e  provvedimenti
amministrativi,   compresi   tutti    gli    atti    che    impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione  finanziaria,
tecnica e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
    5. Essi sono  responsabili  dell'attivita'  amministrativa  della
struttura diretta, della gestione e dei relativi risultati. 
    6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri: 
      a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al   direttore
generale; 
      b) curano l'attuazione dei programmi e  dei  progetti  e  della
relativa gestione ad essi assegnati dal direttore generale, adottando
i relativi atti e provvedimenti amministrativi; 
      c) nell'ambito dei poteri  e  limiti  di  spesa  stabiliti  dal
direttore generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di  beni
e servizi  necessari  per  il  funzionamento  degli  uffici  da  essi
diretti; 
      d)  dirigono,  coordinano  e  controllano   l'attivita'   delle
strutture  di  cui  sono  responsabili   e   dei   responsabili   dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi; 
      e) concorrono alla formulazione delle  proposte  da  parte  del
direttore generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei
profili  professionali  necessari  allo   svolgimento   dei   compiti
dell'ufficio cui sono preposti; 
      f) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate alle proprie Direzioni  anche  al
fine di concorrere alla definizione di misure idonee  a  prevenire  e
contrastare i fenomeni di corruzione  e  a  controllare  il  rispetto
delle stesse  da  parte  dei  dipendenti  delle  strutture  cui  sono
preposti; 
      g) effettuano  la  valutazione  del  personale  assegnato  alle
proprie Direzioni, nel rispetto del principio  del  merito,  ai  fini
della  progressione  economica   e   di   carriera,   nonche'   della
corresponsione di indennita' e premi incentivanti; 
      h) svolgono tutti i compiti  ad  essi  delegati  dal  direttore
generale. 
    7. Nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate
di particolare  complessita',  per  numero  di  studenti,  strutture,
risorse umane, finanziarie e materiali, l'attivita'  di  direzione  e
coordinamento e' affidata ad un Dirigente. 
    8. I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono  attivita'
professionale,  per  la  quale  e'  richiesta  l'iscrizione  in  albi
professionali, cumulano  la  duplice  qualita'  di  dipendenti  e  di
professionisti,   in   quanto   sottoposti   alla   relativa    legge
professionale, anche sotto il profilo disciplinare.