(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                          Principi generali 
 
    1. In considerazione  degli  specifici  contenuti  professionali,
delle particolari responsabilita' che caratterizzano  la  figura  del
dirigente, sono stabilite specifiche fattispecie  di  responsabilita'
disciplinare  per  i   dirigenti,   nonche'   il   relativo   sistema
sanzionatorio  con  la  garanzia  di  adeguate  tutele  al  dirigente
medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n.
165/2001. 
    2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure
ed i criteri di valutazione dei  risultati  e  quelli  relativi  alla
responsabilita' disciplinare, anche per  quanto  riguarda  gli  esiti
delle stesse. La responsabilita' disciplinare attiene alla violazione
degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalita' di
cui  al  presente  CCNL  e  resta  distinta   dalla   responsabilita'
dirigenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e
delle  altre  norme  di  legge   in   materia.   La   responsabilita'
dirigenziale e' accertata  nel  rispetto  delle  norme  di  legge  in
materia. 
    3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilita'  di  cui
all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che  hanno
distinta  e   specifica   valenza   rispetto   alla   responsabilita'
disciplinare. 
    4. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i
criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di  quanto  previsto
dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.