(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    1.  Le  violazioni,  da  parte  dei  dirigenti,  degli   obblighi
disciplinati  nell'art.  26  (Obblighi  del  dirigente),  secondo  la
gravita' dell'infrazione,  previo  procedimento  disciplinare,  danno
luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
      a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di €
500; 
      b) sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione,
secondo le previsioni dell'art. 28 (codice disciplinare); 
      c) licenziamento con preavviso; 
      d) licenziamento senza preavviso. 
    2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo  n.  165/2001,
le seguenti sanzioni disciplinari: 
      a) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni,  ai  sensi  dell'art.  55-bis,
comma 7; 
      b) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1; 
      c) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.  55-sexies,  comma
3. 
    3. Per le  forme  e  i  termini  del  procedimento  disciplinare,
trovano applicazione  le  previsioni  dell'art.  55-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001. 
    4. Per l'individuazione  dell'autorita'  disciplinare  competente
per i procedimenti disciplinari e per  le  forme,  i  termini  e  gli
obblighi  del  procedimento  disciplinare,  trovano  applicazione  le
previsioni del decreto legislativo n. 165/2001. 
    5. Nell'ambito del procedimento disciplinare  previsto  dall'art.
55-bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,   la   contestazione
dell'addebito deve essere specifica e tempestiva,  nel  rispetto  dei
termini   temporali   previsti   dalla   legge,   nonche'   contenere
l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in  concreto  verificatisi,
al  fine  di  rendere  edotto  il  dirigente  degli  elementi  a  lui
addebitati, garantendo sempre l'accesso alla documentazione  relativa
al procedimento disciplinare e consentendo allo stesso di  esercitare
il diritto di difesa. 
    6.  Non  puo'  tenersi  conto,  ai  fini  di  altro  procedimento
disciplinare, delle sanzioni disciplinari,  decorsi  due  anni  dalla
loro applicazione. 
    7. I provvedimenti di cui al presente articolo non  sollevano  il
dirigente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali
egli sia  incorso,  compresa  la  responsabilita'  dirigenziale,  che
verra' accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione. 
    8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto  dall'art.  55-quater
del decreto legislativo n. 165/2001.