(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                         Codice disciplinare 
 
    1. Le amministrazioni sono tenute al  rispetto  dei  principi  di
gradualita' e  proporzionalita'  delle  sanzioni  in  relazione  alla
gravita' della mancanza. A tale fine le amministrazioni sono tenute a
valutare e applicare i seguenti criteri generali riguardo il  tipo  e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni: 
      l'intenzionalita'   e   la   concreta    addebitabilita'    del
comportamento; 
      il grado di negligenza e  imperizia  dimostrata,  tenuto  anche
conto della prevedibilita' dell'evento; 
      la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi
e delle disposizioni violate; 
      le  responsabilita'  connesse   con   l'incarico   dirigenziale
ricoperto, nonche'  con  la  gravita'  della  lesione  del  prestigio
dell'amministrazione; 
      l'entita' del danno provocato a cose o a persone, ivi  compresi
gli utenti; 
      l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente
o al concorso di piu' persone nella violazione. 
    2. Al dirigente responsabile di piu' mancanze compiute con  unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e'  applicabile  la  sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'. 
    3. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un  massimo  €
500 si applica, graduando l'entita'  della  stessa  in  relazione  ai
criteri del comma 1, nei casi di: 
      a) inosservanza  della  normativa  contrattuale  e  legislativa
vigente,  nonche'  delle  direttive,  dei   provvedimenti   e   delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per  malattia,  di
incarichi  extraistituzionali  nonche'  di   presenza   in   servizio
correlata  alle   esigenze   della   struttura   e   all'espletamento
dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie  considerate
nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a)  del  decreto  legislativo  n.
165/2001; 
      b) condotta, negli ambienti di lavoro e nei  rapporti  con  gli
organi di vertice, i  colleghi,  gli  utenti  o  gli  studenti  e  le
studentesse, non conforme ai principi di correttezza; 
      c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
      d)  violazione  dell'obbligo  di   comunicare   tempestivamente
all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio  o  di  avere
avuto conoscenza che nei  propri  confronti  e'  esercitata  l'azione
penale; 
      e)  inosservanza  degli  obblighi  previsti   in   materia   di
prevenzione degli infortuni o di sicurezza del  lavoro,  nonche'  del
divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per
l'amministrazione o per gli utenti, nel rispetto dei principi di  cui
al comma 1; 
      f) violazione del segreto d'ufficio,  cosi'  come  disciplinato
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme in materia di tutela della
riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno
all'amministrazione. 
    L'importo   delle   multe   sara'   introitato    nel    bilancio
dell'amministrazione. 
    4. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica  nel  caso  previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    5. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, e con effetti sulla  retribuzione  di
risultato qualora la condotta  sanzionata  sia  rilevante  anche  sul
piano  della  responsabilita'  dirigenziale,  si  applica  nei   casi
previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi,  ivi
indicati,  ex  art.  55-quater,  comma  1,  lettera  f-ter)  e  comma
3-quinquies  -  e  dall'art.  55-septies,  comma   6,   del   decreto
legislativo n. 165/2001. 
    6. La sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si  applica
nel  caso  previsto  dall'art.  55-sexies,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 165/2001. 
    7. La sanzione disciplinare della sospensione  dal  servizio  con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino  ad  un
massimo di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
      a) recidiva nel biennio delle mancanze  previste  nel  comma  3
oppure  quando  le  mancanze   previste   nel   medesimo   comma   si
caratterizzano per una particolare gravita'; 
      b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o  diffamazioni  verso  il
pubblico  oppure  nei  confronti  dell'amministrazione  o  organi  di
vertice, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero  alterchi  con
vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
      c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione
o degli organi di vertice, salvo  che  non  siano  espressione  della
liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della  legge  n.  300  del
1970; 
      d)  tolleranza  di  irregolarita'  in  servizio,  di  atti   di
indisciplina,  di  contegno  scorretto  o  di  abusi  di  particolare
gravita', da parte del personale dipendente,  ove  non  ricorrano  le
fattispecie considerate nell'art. 55-sexies,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater, comma 1, lett. b) del  decreto  legislativo  n.  165/2001,
assenza ingiustificata dal  servizio  o  arbitrario  abbandono  dello
stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'  determinata  in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio,  al
disservizio  determinatosi,  alla  gravita'  della  violazione  degli
obblighi   del    dirigente,    agli    eventuali    danni    causati
all'amministrazione, agli utenti o ai  terzi,  alla  circostanza  che
l'assenza ingiustificata sia in continuita' con le giornate festive e
di riposo settimanale; 
      f) occultamento, da parte del dirigente, di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione  di
somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati; 
      g) qualsiasi comportamento negligente dal  quale  sia  derivato
grave danno all'amministrazione o a terzi, secondo i principi di  cui
al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6; 
      h) atti o comportamenti aggressivi o denigratori nei  confronti
di dirigenti o altri dipendenti; 
      i) atti, comportamenti o molestie lesivi della  dignita'  della
persona; 
      l) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove  non
sussista gravita' o reiterazione; 
      m) ingiustificate assenze collettive  nei  periodi  in  cui  e'
necessario  assicurare   continuita'   nell'erogazione   di   servizi
all'utenza in applicazione  dell'art  55-quinquies  comma  3-bis  del
decreto legislativo n. 165/2001. 
      8. Ferma la disciplina in  tema  di  licenziamento  per  giusta
causa  o  giustificato   motivo,   la   sanzione   disciplinare   del
licenziamento si applica: 
      1. con preavviso, per: 
        a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett.
b), c), da f-bis) sino  a  f-quinquies  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo; 
        b) la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste  ai
commi 4, 5 e 6; la recidiva plurima nel biennio in una della mancanze
previste ai commi 3 e  7;  la  recidiva  nel  biennio  in  una  delle
mancanze previste al  comma  7  che  abbia  comportato  una  sanzione
superiore a venti giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si
caratterizzino per una particolare gravita'; 
        c) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater comma 3-quinquies  del
decreto legislativo n. 165/2001; 
        d) la violazione  degli  obblighi  di  comportamento  di  cui
all'art. 16 comma  2,  secondo  e  terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013; 
        e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o  molestie
a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la  molestia
rivestano carattere di particolare gravita' o  riguardino,  comunque,
studentesse o studenti; 
        f) dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far
conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilita'. 
    2. Senza preavviso, per: 
      a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma  1,  lett.
a), d), e) ed f) del decreto  legislativo  n.  165/2001  e  dall'art.
55-quinquies, comma 3, del medesimo decreto legislativo; 
      b) gravi fatti  illeciti  di  rilevanza  penale,  ivi  compresi
quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare,  secondo  la
disciplina  dell'art.  30  (Sospensione   cautelare   in   corso   di
procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, comma
1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); 
      c) condanna, anche non passata in giudicato, per: 
        per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1 e 8, comma 1, del
decreto legislativo n. 235/2012; 
        quando  alla  condanna   consegua   comunque   l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; 
        gravi delitti commessi in servizio; 
        delitti  previsti  dall'art.  3,  comma  1,  della  legge  n.
97/2001; 
      d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle
lettere precedenti, posti in essere anche nei confronti di terzi,  di
gravita' tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire
la prosecuzione, neppure provvisoria,  del  rapporto  di  lavoro,  ai
sensi dell'art. 2119 del codice civile. 
    9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 3 a 8 sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al  comma  1,  facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti  sanzionabili,  agli
obblighi dei dirigenti di cui all'art. 26 (Obblighi  del  dirigente),
nonche', quanto al tipo e alla misura  delle  sanzioni,  ai  principi
desumibili dai commi precedenti. 
    10. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo  periodo  del  decreto
legislativo n. 165/2001, al codice disciplinare di  cui  al  presente
articolo, nonche'  ai  codici  di  comportamento,  deve  essere  data
pubblicita'   mediante   pubblicazione   sul    sito    istituzionale
dell'amministrazione. Tale pubblicita' equivale a tutti  gli  effetti
all'affissione all'ingresso della sede di lavoro. 
    11. In sede di prima applicazione del presente  CCNL,  il  codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico, nelle forme
di cui al comma 10, entro quindici giorni dalla data di  stipulazione
del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno  successivo  a
quello della sua  affissione  o  dalla  pubblicazione  nel  sito  web
dell'amministrazione, fatte salve le  sanzioni  gia'  previste  dalle
norme di legge.