(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                   Sospensione cautelare in corso 
                    di procedimento disciplinare 
 
    1.  Fatta  salva  la  sospensione  cautelare  disposta  ai  sensi
dell'art. 55-quater comma 3-bis del decreto legislativo n.  165/2001,
l'amministrazione, qualora  ritenga  necessario  espletare  ulteriori
accertamenti su fatti addebitati al dirigente, punibili con  sanzione
non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione,  in
concomitanza con la contestazione e previa puntuale  informazione  al
dirigente puo'  disporre  la  sospensione  dal  lavoro  dello  stesso
dirigente, per un periodo non  superiore  a  trenta  giorni,  con  la
corresponsione del trattamento economico  complessivo  in  godimento.
Tale periodo potra' essere prorogato a sessanta giorni  nei  casi  di
particolare gravita' e complessita'. 
    2. Qualora  il  procedimento  disciplinare  si  concluda  con  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio  con  privazione
della retribuzione,  il  periodo  della  sospensione  cautelare  deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 
    3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso  quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.