(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                    La determinazione concordata 
                           della sanzione 
 
    1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il dirigente,  in
via conciliativa, possono procedere  alla  determinazione  concordata
della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per  i  quali
la legge  ed  il  contratto  collettivo  prevedono  la  sanzione  del
licenziamento, con o senza preavviso.  La  procedura  non  ha  natura
obbligatoria. 
    2. La sanzione concordemente determinata in esito alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie  diversa  da
quella  prevista  dalla  legge  o  dal   contratto   collettivo   per
l'infrazione  per  la  quale  si  procede  e  non  e'   soggetta   ad
impugnazione. 
    3. L'Ufficio per  i  procedimenti  disciplinari  o  il  dirigente
possono  proporre  all'altra  parte  l'attivazione  della   procedura
conciliativa di cui al comma 1, entro il termine  dei  cinque  giorni
successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a  sua
difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 165/2001. Dalla data della proposta sono  sospesi  i  termini  del
procedimento  disciplinare,  di  cui  all'art.  55-bis  del   decreto
legislativo n. 165/2001. La proposta dell'Ufficio per i  procedimenti
disciplinari o del dirigente e tutti gli altri atti  della  procedura
sono comunicati all'altra parte con le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    5. La disponibilita' della controparte ad accettare la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.  Nel  caso  di  mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento  riprende  il
decorso dei termini del procedimento disciplinare,  di  cui  all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La  mancata  accettazione
comporta la decadenza delle  parti  dalla  possibilita'  di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari convoca nei tre  giorni  successivi  il  dirigente,  con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce  o  conferisce
mandato. 
    7. Se la procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale,  sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal  dirigente,  e  la
sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione,
puo' essere irrogata dal soggetto competente. 
    8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
    9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La  scadenza  dei  suddetti  termini
comporta l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia'
avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle  parti
dalla facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.